Infatti la legge di bilancio 2021 ha disposto nuove modalità di calcolo dell’anzianità contributiva maturata nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, valorizzando ai fini del diritto pensionistico anche il tempo non lavorato, come già avviene nel part-time orizzontale.
Adesso, con la circolare INPS 4 maggio 2021, n. 74 l’Istituto fornisce le indicazioni sull’applicazione della norma nel settore privato, sui nuovi adempimenti per i datori di lavoro e sulla gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato organicamente disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, destinato ai lavoratori disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.
Detto testo normativo, nel disciplinare per la prima volta il lavoro a tempo parziale, ha tra l’altro previsto che siffatta fattispecie contrattuale debba necessariamente essere stipulata con atto scritto.
Pertanto il legislatore riconosce il periodo non lavorato nell’ambito del rapporto part-time di tipo verticale o ciclico per i rapporti di lavoro part-time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e per tutta la durata degli stessi, nonché per i rapporti di lavoro part-time esauriti.
L’Istituto procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time:
Va comunque considerata l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi non lavorati e non retribuiti:
Sarà necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), secondo le consuete modalità.
La domanda dovrà essere corredata:
Le pensioni potranno essere liquidate in applicazione delle nuove disposizioni per decorrenze dal 1° gennaio 2021.
Le novità introdotte in materia di part-time di tipo verticale o ciclico non modificano le modalità di individuazione del diritto e della misura del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) dei dipendenti pubblici.
A questo link potete consultare il testo completo della Circolare INPS.
Qui di seguito, invece potete consultare i due allegati alla Circolare: